Art. 12

Cooperazione con gli organismi di certificazione

In vigore dal 16 mag 2019
Cooperazione con gli organismi di certificazione L'Agenzia sostiene il sistema armonizzato di certificazione tramite la fornitura di: a) assistenza agli organismi nazionali di accreditamento e alle autorità nazionali competenti per il riconoscimento degli organismi di certificazione e b) cooperazione in materia di programmi di accreditamento e certificazione adeguati. Tali programmi stabiliscono criteri e procedure per la valutazione della conformità degli organismi di certificazione ai requisiti di cui all'allegato I [attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento istituita a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008].
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