Art. 12 · Cooperazione con gli organismi di certificazione

Art. 12

Cooperazione con gli organismi di certificazione

In vigore dal 16 mag 2019
Cooperazione con gli organismi di certificazione L'Agenzia sostiene il sistema armonizzato di certificazione tramite la fornitura di: a) assistenza agli organismi nazionali di accreditamento e alle autorità nazionali competenti per il riconoscimento degli organismi di certificazione e b) cooperazione in materia di programmi di accreditamento e certificazione adeguati. Tali programmi stabiliscono criteri e procedure per la valutazione della conformità degli organismi di certificazione ai requisiti di cui all'allegato I [attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento istituita a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008].
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