Art. 11

Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

In vigore dal 16 mag 2019
Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è a conoscenza del fatto che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa i requisiti dell'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 o i requisiti di certificazione di cui al presente regolamento, ne informa gli organismi o le autorità nazionali responsabili per l'accreditamento o il riconoscimento, l'Agenzia, l'organismo di certificazione e, se del caso, altre parti interessate.
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