Art. 11 · Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

Art. 11

Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

In vigore dal 16 mag 2019
Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è a conoscenza del fatto che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa i requisiti dell'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 o i requisiti di certificazione di cui al presente regolamento, ne informa gli organismi o le autorità nazionali responsabili per l'accreditamento o il riconoscimento, l'Agenzia, l'organismo di certificazione e, se del caso, altre parti interessate.
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