Art. 3
Sistema di certificazione
In vigore dal 16 mag 2019
Sistema di certificazione
1. Fatto salvo l', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione è tenuto a soddisfare i requisiti dell'allegato II per quanto riguarda tutti i veicoli di cui alla direttiva (UE) 2016/798.
2. Un certificato ECM attestante la conformità ai requisiti dell'allegato II è obbligatorio per tutti i soggetti responsabili della manutenzione
a)
incaricati della manutenzione di carri merci, oppure
b)
diversi da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura che effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni.
3. Qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi da quelli indicati al paragrafo 2 può richiedere il certificato ECM.
4. La conformità all'allegato II è dimostrata mediante un certificato ECM oppure, fatto salvo il paragrafo 2, mediante il processo di certificazione della sicurezza, nel caso di imprese ferroviarie, o mediante la procedura di autorizzazione di sicurezza, nel caso dei gestori dell'infrastruttura.
5. Il certificato ECM rilasciato a un'impresa ferroviaria o a un gestore dell'infrastruttura è considerato una prova della conformità ai punti 5.2.4 e 5.2.5 dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (8) per quanto concerne la manutenzione dei veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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