Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 mag 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «accreditamento», l'accreditamento definito all', paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) «organismo di certificazione», un organismo competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all', paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni; c) «reimmissione in servizio», l'assicurazione giustificata e accertata, fornita dal soggetto che esegue la manutenzione al gestore della manutenzione della flotta e corredata, se del caso, della documentazione, del fatto che la manutenzione è stata effettuata in conformità degli ordini di manutenzione; d) «ritorno in esercizio», la notifica basata su una reimmissione in servizio trasmessa dal soggetto responsabile della manutenzione all'utente, vale a dire un'impresa ferroviaria o un detentore, a garanzia del completamento di tutte le necessarie operazioni di manutenzione e del fatto che il veicolo, precedentemente rimosso dall'esercizio, può essere utilizzato in condizioni di sicurezza, nel rispetto di eventuali restrizioni d'uso. È applicata la definizione di «componente critico per la sicurezza» di cui al punto 4.2.12.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (7).
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