Art. 4

Componenti critici per la sicurezza

In vigore dal 16 mag 2019
Componenti critici per la sicurezza 1.   Per la gestione dei componenti critici per la sicurezza, il soggetto responsabile della manutenzione tiene conto dell'identificazione iniziale dei componenti critici per la sicurezza da parte del fabbricante del veicolo e delle istruzioni di manutenzione specifiche registrate nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. 2.   Il soggetto responsabile della manutenzione fornisce informazioni nel modo più opportuno, direttamente o attraverso il detentore, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura che gestiscono i veicoli, ai detentori, ai fabbricanti, ai titolari delle autorizzazioni dei veicoli e delle autorizzazioni del tipo di veicoli, sottosistemi o componenti, informandoli, in particolare, di elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura. 3.   Se, nel corso della manutenzione di un veicolo, un soggetto responsabile della manutenzione viene a conoscenza di elementi che inducono a ritenere che un componente non precedentemente identificato come critico per la sicurezza debba essere considerato tale, ne informa senza ritardo il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo. 4.   Il fabbricante, nei casi in cui è possibile identificarlo, effettua una valutazione del rischio per verificare che il componente sia critico per la sicurezza. Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto del componente e dell'ambiente in cui è destinato a essere utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione adegua di conseguenza le proprie procedure di manutenzione in modo da garantire il monitoraggio e la manutenzione in condizioni di sicurezza del componente. 5.   I componenti critici per la sicurezza, compresi quelli identificati ai sensi del paragrafo 4, sono registrati e gestiti sulla base della pertinente documentazione del veicolo con le modalità seguenti: a) i fabbricanti gestiscono le informazioni sui componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione ad essi relative mediante riferimento nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e b) i soggetti responsabili della manutenzione gestiscono i componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione nonché le pertinenti attività di manutenzione nel piano di manutenzione o nella documentazione ad essa relativa di cui all' della direttiva (UE) 2016/798. 6.   Il soggetto responsabile della manutenzione informa il settore ferroviario e l'industria delle forniture ferroviarie in merito a risultati nuovi o imprevisti in materia di sicurezza, compresi gli elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura, in relazione a veicoli, sottosistemi o altri componenti, quando i rischi connessi sono rilevanti per più di un singolo attore e potrebbero essere oggetto di controlli inadeguati. Il soggetto responsabile della manutenzione utilizza lo strumento informatico di allerta di sicurezza o un altro strumento informatico fornito a tale scopo dall'Agenzia. 7.   I fabbricanti forniscono, su richiesta del soggetto responsabile della manutenzione o del detentore del veicolo, supporto tecnico e ingegneristico per i componenti critici per la sicurezza e per la loro integrazione in condizioni di sicurezza.
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