Art. 6

Organismi di certificazione

In vigore dal 16 mag 2019
Organismi di certificazione 1.   Gli Stati membri forniscono all'Agenzia le seguenti informazioni relative agli organismi di certificazione: — denominazione; — indirizzo; — recapiti; — natura del conferimento di poteri a tali organismi a norma dell' della direttiva (UE) 2016/798 (accreditamento, riconoscimento o svolgimento del compito in qualità di autorità nazionale preposta alla sicurezza). 2.   Gli Stati membri informano l'Agenzia di eventuali cambiamenti della situazione entro un mese dal momento in cui si verificano. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di certificazione ottemperino ai criteri e ai principi generali stabiliti all'allegato I e a qualsiasi programma settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di certificazione siano soggette a sindacato giurisdizionale. 5.   Ai fini dell'armonizzazione delle modalità di valutazione delle domande, gli organismi di certificazione cooperano tra loro sia all'interno degli Stati membri sia a livello di Unione. 6.   L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi di certificazione. 7.   Gli organismi di certificazione trasmettono ogni tre anni all'Agenzia una relazione di attività in formato elettronico. Il contenuto di tale relazione è definito dall'Agenzia (in collaborazione con gli organismi di certificazione) e reso disponibile il 16 dicembre 2020, conformemente a qualsiasi regime settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione. L'Agenzia pubblica tali relazioni sul suo sito Internet. 8.   Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, un organismo investigativo nazionale o l'Agenzia può richiedere a qualsiasi organismo di certificazione informazioni sulla situazione relativa a un singolo certificato ECM. L'organismo di certificazione risponde entro due settimane.
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