Art. 7
Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
In vigore dal 16 mag 2019
Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
1. Il soggetto responsabile della manutenzione richiede il certificato ECM a un organismo di certificazione, utilizzando il modulo pertinente di cui all'allegato III e fornendo le prove documentali relative ai requisiti e alle procedure di cui all'allegato II. La domanda include la descrizione della strategia atta a garantire la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II dopo il rilascio del certificato ECM, compresa la conformità al regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione (10).
2. La domanda di certificato ECM può essere limitata a una specifica categoria di veicoli.
3. Il richiedente presenta informazioni e documentazione supplementari su richiesta dell'organismo di certificazione. Il termine per la trasmissione di informazioni supplementari è ragionevole, proporzionato alla difficoltà legate alla fornitura delle informazioni richieste e concordato, su richiesta, con il richiedente.
4. L'organismo di certificazione verifica il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II e può effettuare, a tal fine, visite in loco presso il soggetto responsabile della manutenzione.
5. L'organismo di certificazione adotta una decisione positiva o negativa sul rilascio del certificato ECM al più tardi entro 4 mesi dalla ricezione di tutte le informazioni e della documentazione completa.
6. L'organismo di certificazione motiva le proprie decisioni. L'organismo di certificazione notifica le proprie decisioni al soggetto responsabile della manutenzione, con indicazione della procedura di ricorso, del termine per la presentazione del ricorso e dei recapiti dell'organo competente per i ricorsi.
7. La decisione di rilasciare il certificato ECM è notificata utilizzando il pertinente modulo di cui all'allegato IV.
8. Un certificato ECM è valido per un periodo massimo di cinque anni. Il soggetto responsabile della manutenzione certificato informa senza ritardo l'organismo di certificazione di eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla validità del proprio certificato.
Storico versioni
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