Art. 5

Obblighi delle parti coinvolte nel processo di manutenzione

In vigore dal 16 mag 2019
Obblighi delle parti coinvolte nel processo di manutenzione 1.   Il soggetto responsabile della manutenzione del veicolo fornisce su richiesta alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura, direttamente o attraverso il detentore, informazioni sulla manutenzione di un veicolo e, se del caso, sugli aspetti pertinenti del suo funzionamento. 2.   L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura fornisce, su richiesta, informazioni sul funzionamento di un veicolo al soggetto responsabile della manutenzione, direttamente o attraverso il detentore del veicolo. 3.   Tutte le parti coinvolte nel processo di manutenzione, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori, soggetti responsabili della manutenzione e fabbricanti di veicoli, sottosistemi o componenti, scambiano tra loro informazioni pertinenti sulla manutenzione in conformità dei criteri elencati all'allegato II, punti I.7 e I.8. 4.   Se una delle parti coinvolte, in particolare un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, dispone di elementi tali da provare il mancato rispetto da parte di un soggetto responsabile della manutenzione dell' della direttiva (UE) 2016/798 o dei requisiti del presente regolamento, ne informa senza ritardo l'organismo di certificazione e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'organismo di certificazione o, qualora il soggetto responsabile della manutenzione non fosse certificato, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta misure adeguate per verificare la veridicità dell'asserita non conformità. 5.   In caso di cambiamento del soggetto responsabile della manutenzione, il detentore, a norma dell'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, informa senza ritardo l'organismo di registrazione di cui all', paragrafo 1, della decisione n. 2007/756/CE della Commissione (9) e chiede l'aggiornamento del registro di immatricolazione. In tale situazione: i) il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione trasmette senza ritardo la documentazione relativa alla manutenzione al detentore; ii) il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione è liberato dai suoi obblighi a partire dal momento della sua cancellazione dal registro di immatricolazione; iii) l'immatricolazione del veicolo, in assenza di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione, è sospesa.
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