Art. 5

Valutazione delle merci

In vigore dal 19 mar 2019
Valutazione delle merci 1.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione intenda valutare le merci soggette al presente regolamento, stabilire se le merci, o merci di quel tipo, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente protetti tenuto conto delle caratteristiche delle merci in questione, prende senza indugio contatto con l'operatore economico interessato. 2.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione, quando entra in contatto con l'operatore economico interessato, informa quest'ultimo della valutazione, indicando le merci che sono oggetto di tale valutazione, e specificando la regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione preventiva. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa inoltre l'operatore economico in merito alla possibilità di fornire una dichiarazione sul reciproco riconoscimento in conformità dell' ai fini di detta valutazione. 3.   L'operatore economico è autorizzato a rendere disponibili le merci sul mercato nello Stato membro di destinazione mentre l'autorità competente effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può continuare a farlo a meno che l'operatore economico riceva una decisione amministrativa che limiti o neghi l'accesso al mercato di tali merci. Il presente paragrafo non si applica qualora la valutazione sia svolta nell'ambito di una procedura di autorizzazione preventiva o l'autorità competente sospenda temporaneamente la messa a disposizione sul mercato delle merci soggette a tale valutazione a norma dell'. 4.   Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento è trasmessa a un'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all', ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) la dichiarazione sul reciproco riconoscimento, unitamente agli elementi di prova a corredo necessari per verificare le informazioni in essa contenute che è fornita in risposta a una richiesta dell'autorità competente, è accettata dall'autorità competente come sufficiente a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro; e b) l'autorità competente non richiede a un operatore economico la presentazione di altre informazioni o di altri documenti al fine di dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro. 5.   Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento non è trasmessa a un'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all', ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può chiedere agli operatori economici interessati di fornire i documenti e le informazioni che sono necessari per tale valutazione in relazione a quanto segue: a) le caratteristiche delle merci o del tipo di merci in questione; e b) la commercializzazione legale delle merci in un altro Stato membro. 6.   All'operatore economico interessato sono concessi almeno quindici giorni lavorativi dalla richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per presentare i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a), o per presentare eventuali commenti o argomentazioni. 7.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, a norma dell', paragrafo 3, può prendere contatto con le autorità competenti o i punti di contatto per i prodotti dello Stato membro nel quale un operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci, se l'autorità competente deve verificare tutte le informazioni fornite dall'operatore economico. 8.   Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri di destinazione tengono debitamente conto del contenuto dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità e presentati da un operatore economico nell'ambito della valutazione. Le autorità competenti degli Stati membri di destinazione non rifiutano i rapporti di prova o i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi legati alla competenza di tale organismo. 9.   Se, al termine di una valutazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro di destinazione adotta una decisione amministrativa in relazione alle merci che ha valutato, notifica senza indugio tale decisione amministrativa all'operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità competente notifica inoltre detta decisione amministrativa alla Commissione e agli altri Stati membri entro venti giorni lavorativi dall'adozione della decisione. A tal fine, si avvale del sistema di cui all'. 10.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 illustra le giustificazioni della decisione in maniera sufficientemente dettagliata e motivata da facilitare la valutazione della sua compatibilità con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento. 11.   Nella decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 sono incluse in particolare le seguenti informazioni: a) la regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione amministrativa; b) i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l'applicazione della regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione amministrativa; c) le prove tecniche o scientifiche che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha considerato, comprese, se del caso, le modifiche relative allo stato dell'arte che sono intercorse successivamente all'entrata in vigore della regola tecnica nazionale; d) una sintesi delle argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato che siano pertinenti per la valutazione a norma del paragrafo 1, se del caso; e) gli elementi di prova attestanti che la decisione amministrativa è idonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito e che la decisione amministrativa si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. 12.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 del presente articolo specifica i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale dello Stato membro di destinazione e i termini temporali applicabili a tali mezzi. Essa include altresì un riferimento alla possibilità per gli operatori economici di ricorrere a SOLVIT e alla procedura di cui all'. 13.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 non prende effetto prima di essere stata notificata all'operatore economico interessato a norma di tale paragrafo.
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