Art. 11

Sistema di informazione e comunicazione

In vigore dal 19 mar 2019
Sistema di informazione e comunicazione 1.   Ai fini degli del presente regolamento, si fa ricorso al sistema di informazione e comunicazione di cui all'all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo l' del presente regolamento. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dettagli e le funzionalità del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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