Art. 9

Compiti dei punti di contatto per i prodotti

In vigore dal 19 mar 2019
Compiti dei punti di contatto per i prodotti 1.   Gli Stati membri designano e gestiscono nel proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Essi si assicurano che i punti di contatto per i prodotti prestino i propri servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724. 2.   I punti di contatto per i prodotti forniscono le seguenti informazioni online: a) informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio dei propri Stati membri, comprese le informazioni sulla procedura di cui all'; b) i dati di contatto grazie ai quali le autorità competenti in tale Stato membro possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche nazionali vigenti nel territorio dei propri Stati membri; c) i mezzi di ricorso e le procedure disponibili nel territorio dei propri Stati membri in caso di controversia tra l'autorità competente e un operatore economico, compresa la procedura di cui all'. 3.   Se necessario, a integrazione delle informazioni fornite online ai sensi del paragrafo 2, i punti di contatto per i prodotti trasmettono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili, come per esempio copie in formato elettronico delle regole tecniche nazionali e delle procedure amministrative nazionali applicabili a merci specifiche o a uno specifico tipo di merci nel territorio in cui è stabilito il punto di contatto per i prodotti, o l'accesso online a tali regole e procedure, nonché informazioni se tali merci, o merci di quel tipo, sono soggette ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale. 4.   I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3. 5.   I punti di contatto per i prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3.
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