Art. 8
Procedura di risoluzione dei problemi
In vigore dal 19 mar 2019
Procedura di risoluzione dei problemi
1. Qualora un operatore economico interessato da una decisione amministrativa l'abbia sottoposta a SOLVIT e qualora, nel corso della procedura SOLVIT, il centro di appartenenza o il centro competente chieda alla Commissione di esprimere un parere per aiutarla a risolvere il caso, il centro di appartenenza e il centro competente forniscono alla Commissione tutti i documenti pertinenti relativi alla decisione amministrativa in questione.
2. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se la decisione amministrativa è compatibile con il principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esamina la decisione amministrativa notificata conformemente all', paragrafo 9, nonché i documenti e le informazioni forniti nell'ambito della procedura SOLVIT. Qualora siano necessari informazioni o documenti aggiuntivi ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, senza indebito ritardo, chiede al pertinente centro SOLVIT di avviare contatti con l'operatore economico interessato o con le autorità competenti che hanno adottato la decisione amministrativa, al fine di ottenere tali informazioni o documenti complementari.
4. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione completa la sua valutazione ed esprime un parere. Se del caso, il parere della Commissione individua eventuali criticità che dovrebbero essere affrontate nel caso SOLVIT o formula raccomandazioni per contribuire a risolvere il caso. Il termine di 45 giorni lavorativi non include il tempo necessario per la Commissione per ricevere le informazioni e i documenti aggiuntivi di cui al paragrafo 3.
5. Se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 2 la Commissione è stata informata del fatto che il caso è risolto, essa non è tenuta a esprimere un parere.
6. Il parere della Commissione è comunicato tramite il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle pertinenti autorità competenti. La Commissione notifica tale parere a tutti gli Stati membri tramite il sistema di cui all'. Il parere è preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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