Art. 10

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 19 mar 2019
Cooperazione amministrativa 1.   La Commissione avvia e assicura una cooperazione efficiente tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri mediante le seguenti azioni: a) facilitando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori prassi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento; b) sostenendo il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti e migliorando la loro cooperazione transfrontaliera; c) facilitando e coordinando lo scambio di funzionari tra Stati membri e l'organizzazione di programmi comuni di formazione e sensibilizzazione per le autorità e le imprese. 2.   Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti partecipino alle attività di cui al paragrafo 1. 3.   A seguito di una richiesta di un'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell', paragrafo 7, le autorità competenti dello Stato membro nel quale un operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci forniscono all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, entro quindici giorni lavorativi, le informazioni relative a tali merci che sono pertinenti ai fini della verifica dei dati e dei documenti forniti dall'operatore economico nel corso della valutazione di cui all'. I punti di contatto per i prodotti possono essere utilizzati per facilitare contatti tra le pertinenti autorità competenti nel rispetto del termine per la trasmissione delle informazioni richieste di cui all', paragrafo 4.
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