Art. 12

Finanziamento delle attività a sostegno del presente regolamento

In vigore dal 19 mar 2019
Finanziamento delle attività a sostegno del presente regolamento 1.   L'Unione può finanziare le seguenti attività a sostegno del presente regolamento: a) campagne di sensibilizzazione; b) istruzione e formazione; c) scambio di funzionari e di migliori prassi; d) cooperazione tra i punti di contatto per i prodotti e le autorità competenti, nonché sostegno tecnico e logistico per tale cooperazione; e) raccolta di dati in merito al funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e alla sua incidenza sul mercato unico delle merci. 2.   L'assistenza finanziaria dell'Unione in relazione alle attività a sostegno del presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), direttamente o delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento. 3.   Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
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