Art. 14

Valutazione

In vigore dal 19 mar 2019
Valutazione 1.   Entro il 20 aprile 2025 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che persegue e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si avvale delle informazioni disponibili nel sistema di cui all' e dei dati rilevati nel corso delle attività di cui all', paragrafo 1, lettera e). La Commissione può anche chiedere agli Stati membri di presentare tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro o ai fini della valutazione dell'efficacia del presente regolamento, nonché una valutazione del funzionamento dei punti di contatto per i prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:515:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo