Art. 6
Sospensione temporanea dell'accesso al mercato
In vigore dal 19 mar 2019
Sospensione temporanea dell'accesso al mercato
1. Quando sta effettuando una valutazione delle merci ai sensi dell', l'autorità competente di uno Stato membro può sospendere temporaneamente la messa a disposizione di tali merci sul mercato dello Stato membro in questione solo se:
a)
in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano un rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone o per l'ambiente, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell'autorità competente;
b)
la messa a disposizione delle merci, o di merci di quel tipo, sul mercato dello Stato membro in questione è generalmente vietata in tale Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.
2. L'autorità competente dello Stato membro notifica immediatamente all'operatore economico interessato, alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi sospensione temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica dettagliata atta a dimostrare le ragioni per cui il caso rientra nell'ambito di tale fattispecie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:515:oj#art-6