Art. 4
Dichiarazione sul reciproco riconoscimento
In vigore dal 19 mar 2019
Dichiarazione sul reciproco riconoscimento
1. Il produttore di merci, o di un determinato tipo di merci, che sono o devono essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione può redigere una dichiarazione volontaria di commercializzazione legale delle merci ai fini del reciproco riconoscimento («dichiarazione sul reciproco riconoscimento») che comprovi alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci, o quel tipo di merci, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
Il produttore può incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere la dichiarazione sul reciproco riconoscimento per suo conto.
La dichiarazione sul reciproco riconoscimento segue la struttura di cui alla parte I e nella parte II dell'allegato e contiene tutte le informazioni ivi specificate.
Il produttore o il suo rappresentante autorizzato, se incaricato in tal senso, può limitarsi a fornire nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento le informazioni di cui alla parte I dell'allegato. In tal caso le informazioni di cui alla parte II dell'allegato sono fornite dall'importatore o dal distributore.
In alternativa, entrambe le parti della dichiarazione sul reciproco riconoscimento possono essere redatte dall'importatore o dal distributore, purché il firmatario possa fornire la prova di cui all', paragrafo 4, lettera a).
La dichiarazione sul reciproco riconoscimento è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se tale lingua non è quella prescritta dallo Stato membro di destinazione, gli operatori economici traducono la dichiarazione sul reciproco riconoscimento in una lingua stabilita dallo Stato membro di destinazione.
2. Gli operatori economici che firmano la dichiarazione sul reciproco riconoscimento o una parte di essa sono responsabili del contenuto e dell'esattezza delle informazioni forniscono nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento, compresa la correttezza delle informazioni da essi tradotte. Ai fini del presente paragrafo, gli operatori economici sono responsabili conformemente al diritto nazionale.
3. Gli operatori economici si accertano che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia aggiornata in qualsiasi momento per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni che essi hanno fornito nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.
4. La dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai fini di una valutazione da effettuare ai sensi dell'. Può essere trasmessa su supporto cartaceo o per via elettronica o resa disponibile online, in conformità delle prescrizioni dello Stato membro di destinazione.
5. Qualora gli operatori economici rendano disponibile la dichiarazione sul reciproco riconoscimento online, si applicano le seguenti condizioni:
a)
il tipo o la serie di merci a cui si applica la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sono facilmente identificabili; e
b)
i mezzi tecnici utilizzati garantiscono un'agevole consultazione e sono oggetto di un monitoraggio volto a garantire la disponibilità della dichiarazione sul reciproco riconoscimento e l'accesso alla stessa.
6. Nei casi in cui le merci per le quali è trasmessa la dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano soggette anche a un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione UE di conformità, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere acclusa alla dichiarazione UE di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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