Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «legalmente commercializzate in un altro Stato membro»: merci o merci di quel tipo conformi alle pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro o non soggette a dette regole tecniche nazionali in tale Stato membro, che sono messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro;
2) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel territorio di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
3) «limitazione dell'accesso al mercato»: l'imposizione dell'adempimento di condizioni prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione, o di condizioni per il mantenimento delle merci su tale mercato, che in entrambi i casi richiedono la modifica di una o più delle caratteristiche di tali merci di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto i), o richiedono l'esecuzione di ulteriori prove;
4) «negazione dell'accesso al mercato»: in alternativa:
a)
il divieto della messa a disposizione di merci sul mercato dello Stato membro di destinazione o del loro mantenimento su tale mercato; o
b)
la richiesta del ritiro o del richiamo di tali merci da quel mercato;
5) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di merci presenti nella catena di fornitura;
6) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di merci già messe a disposizione dell'utilizzatore finale;
7) «procedura di autorizzazione preventiva»: una procedura amministrativa a norma del diritto di uno Stato membro in base alla quale l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta, in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, a rilasciare un'approvazione formale prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato di tale Stato membro;
8) «produttore»:
a)
qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica merci, o che fa progettare o fabbricare merci, o che produce merci che non sono il risultato di un processo di fabbricazione, compresi i prodotti agricoli, e che le commercializza apponendovi il nome o il marchio di detta persona;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica che modifica merci già legalmente commercializzate in uno Stato membro secondo modalità che possano incidere sul rispetto delle pertinenti regole tecniche applicabili in detto Stato membro; o
c)
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, apponendo sulle merci o sui documenti che accompagnano tali merci il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenta come il produttore delle stesse;
9) «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che ha ricevuto da un produttore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione alla messa a disposizione di merci sul mercato in questione;
10) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che mette per la prima volta a disposizione merci provenienti da un paese terzo sul mercato dell'Unione;
11) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal produttore o dall'importatore, che mette merci a disposizione sul mercato di uno Stato membro;
12) «operatore economico»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti in relazione alle merci: il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;
13) «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, a cui le merci sono state o sono messe a disposizione, in quanto consumatore al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;
14) «legittimi motivi di interesse generale»: uno dei motivi enunciati all'articolo 36 TFUE o qualsiasi altro motivo imperativo di interesse generale;
15) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità definito all', punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
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