Definizione data dalla norma indicata.
l'imposizione dell'adempimento di condizioni prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione, o di condizioni per il mantenimento delle merci su tale mercato, che in entrambi i casi richiedono la modifica di una o più delle caratteristiche di tali merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i), o richiedono l'esecuzione di ulteriori prove
Fonte: reg-2019-03-19-515 — art. 3 →