Art. 1
Oggetto
In vigore dal 19 mar 2019
Oggetto
1. Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio.
2. Il presente regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci soggette all'articolo 34 TFUE, che sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Il presente regolamento prevede anche l'istituzione e la gestione negli Stati membri di punti di contatto per i prodotti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto del principio del reciproco riconoscimento.
Storico versioni
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