Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 mar 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e alle decisioni amministrative adottate o da adottare da parte di un'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a tali merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tale decisione amministrativa soddisfi i seguenti criteri:
a)
la base per la decisione amministrativa è una regola tecnica nazionale applicabile nello Stato membro di destinazione; e
b)
l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione.
La «decisione amministrativa» comprende qualsiasi atto amministrativo che si basa su una regola tecnica nazionale e ha lo stesso o sostanzialmente il medesimo effetto giuridico dell'effetto di cui alla lettera b).
2. Ai fini del presente regolamento, per «regola tecnica nazionale» si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che presenta le seguenti caratteristiche:
a)
riguarda i prodotti o gli aspetti dei prodotti che non sono oggetto di armonizzazione a livello di Unione;
b)
vieta la messa a disposizione di merci, o di un determinato tipo di merci, sul mercato in tale Stato membro o rende obbligatorio, de iure o de facto, il rispetto della disposizione quando le merci, o un determinato tipo di merci, sono messi a disposizione su quel mercato; e
c)
prevede almeno una delle seguenti alternative:
i)
stabilisce le caratteristiche richieste per merci, o per un determinato tipo di merci, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le loro dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili a tali merci per quanto riguarda le denominazioni di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;
ii)
per motivi di protezione dei consumatori o dell'ambiente, stabilisce altri requisiti per merci, o per un determinato tipo di merci, e che riguardano il ciclo di vita delle merci dopo la loro messa a disposizione sul mercato di tale Stato membro, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di smaltimento, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura di dette merci o la messa a disposizione delle stesse sul mercato di detto Stato membro.
3. Il paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente articolo comprende anche i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e per i prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, così come i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.
4. Una procedura di autorizzazione preventiva non costituisce, di per sé, una regola tecnica nazionale ai fini del presente regolamento, mentre una decisione di rifiuto dell'autorizzazione preventiva sulla base di una regola tecnica nazionale è considerata una decisione amministrativa a cui si applica il presente regolamento se tale decisione soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma.
5. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;
b)
alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all'applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati relativi a termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista, discriminatorio o xenofobo.
6. Gli lasciano impregiudicata l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a)
, paragrafo 1, lettere da b) a f), e , paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE;
b)
articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;
c)
articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013; e
d)
articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625.
7. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 di notificare i progetti di regola tecnica nazionale alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione.
Storico versioni
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