Art. 7
Notifica mediante RAPEX o RASFF
In vigore dal 19 mar 2019
Notifica mediante RAPEX o RASFF
Se la decisione amministrativa di cui all' oppure la sospensione temporanea di cui all' rientrano tra i provvedimenti che devono essere notificati mediante il sistema di scambio rapido di informazione (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE o il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, non è necessaria una notifica separata alla Commissione e agli altri Stati membri ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la notifica RAPEX o RASFF precisa che la notifica del provvedimento vale anche come una notifica ai sensi del presente regolamento; e
b)
la notifica RAPEX o RASFF è corredata degli elementi di prova richiesti per la decisione amministrativa ai sensi dell' o per la sospensione temporanea ai sensi dell'.
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