Art. 66

Registrazione e scambio di informazioni

In vigore dal 15 mar 2019
Registrazione e scambio di informazioni Le autorità competenti: a) redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone classificate di produzione e di stabulazione dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati in conformità alle prescrizioni di cui all', precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco è comunicato alle parti interessate dal presente regolamento, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione; b) informano senza indugio le parti interessate, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini o alla classe di una zona di produzione, della chiusura temporanea o definitiva della medesima o dell'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2.
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