Art. 65
Decisione delle autorità competenti
In vigore dal 15 mar 2019
Decisione delle autorità competenti
1. Se una zona di produzione deve essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta, o nei casi in cui i molluschi bivalvi vivi siano soggetti all'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2, le autorità competenti intervengono tempestivamente.
2. Nel decidere in merito alla classificazione, alla riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione in conformità agli , le autorità competenti possono tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o da organizzazioni che li rappresentano unicamente se il laboratorio che esegue le analisi è designato dalle autorità competenti e il campionamento e l'analisi sono effettuati in conformità a un protocollo concordato congiuntamente dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione interessata.
Storico versioni
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