Art. 64
Sistema di controllo
In vigore dal 15 mar 2019
Sistema di controllo
1. Le autorità competenti istituiscono un sistema di controllo volto a garantire che i prodotti di origine animale nocivi per la salute umana non siano immessi in commercio. Il sistema di controllo comprende prove di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, delle prescrizioni relative al prodotto finito, compresi i molluschi bivalvi vivi e i prodotti da essi derivati, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
2. Tale sistema di controllo verifica, se del caso, che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un pericolo per la salute umana.
Storico versioni
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