Art. 67

Controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio

In vigore dal 15 mar 2019
Controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio I controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio dei prodotti della pesca comprendono la verifica della conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare: a) un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita; b) ispezioni periodiche delle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le vendite all'asta e i mercati all'ingrosso, per verificare, in particolare: i) se sono ancora rispettate le condizioni di riconoscimento; ii) se i prodotti della pesca sono trattati correttamente; iii) se i requisiti in materia di igiene e temperatura sono soddisfatti; iv) la pulizia degli stabilimenti, incluse le navi, delle relative strutture e attrezzature e l'igiene del personale; c) controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto.
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