Art. 67
Controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio
In vigore dal 15 mar 2019
Controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio
I controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio dei prodotti della pesca comprendono la verifica della conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:
a)
un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita;
b)
ispezioni periodiche delle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le vendite all'asta e i mercati all'ingrosso, per verificare, in particolare:
i)
se sono ancora rispettate le condizioni di riconoscimento;
ii)
se i prodotti della pesca sono trattati correttamente;
iii)
se i requisiti in materia di igiene e temperatura sono soddisfatti;
iv)
la pulizia degli stabilimenti, incluse le navi, delle relative strutture e attrezzature e l'igiene del personale;
c)
controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto.
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