Art. 69
Riconoscimento delle navi officina, delle navi congelatrici o delle navi reefer
In vigore dal 15 mar 2019
Riconoscimento delle navi officina, delle navi congelatrici o delle navi reefer
1. Se una nave officina, una nave congelatrice o una nave reefer battente bandiera di uno Stato membro è sottoposta a ispezione ai fini del riconoscimento della nave stessa, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera eseguono controlli ufficiali in conformità all'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625, in particolare entro i termini di cui all'articolo 148, paragrafo 4. Se necessario esse possono ispezionare la nave in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.
2. Qualora abbiano concesso alla nave il riconoscimento condizionato a norma dell'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono autorizzare le autorità competenti di un altro Stato membro o di un paese terzo a eseguire controlli successivi volti a concedere il riconoscimento definitivo, a prorogare il riconoscimento condizionato o a riesaminare il riconoscimento purché, nel caso di un paese terzo, tale paese figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625. Se necessario tali autorità competenti possono ispezionare la nave in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.
3. Se le autorità competenti di uno Stato membro autorizzano le autorità competenti di un altro Stato membro o di un paese terzo a eseguire controlli per loro conto in conformità al presente articolo, le due autorità competenti concordano le condizioni che disciplinano detti controlli. Tali condizioni assicurano, in particolare, che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ricevano immediatamente relazioni sui risultati dei controlli nonché su ogni sospetta non conformità, affinché possano prendere le misure necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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