Art. 68

Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali

In vigore dal 15 mar 2019
Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali 1.   Le autorità competenti eseguono i controlli ufficiali sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro. Tali controlli riguardano tutte le navi che sbarcano prodotti della pesca nei porti dell'UE, indipendentemente dalla bandiera battuta. 2.   Le autorità competenti dello Stato di bandiera della nave possono eseguire controlli ufficiali sulle navi sotto la loro bandiera quando queste si trovano in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.
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