Art. 71
Decisioni successive ai controlli
In vigore dal 15 mar 2019
Decisioni successive ai controlli
Le autorità competenti dichiarano i prodotti della pesca non idonei al consumo umano se:
a)
i controlli ufficiali effettuati in conformità all' rivelano che essi non sono conformi ai requisiti organolettici, chimici, fisici o microbiologici o ai requisiti relativi ai parassiti di cui all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e/o al regolamento (CE) n. 2073/2005;
b)
contengono, nelle loro parti commestibili, residui chimici o contaminanti in quantità superiori ai livelli stabiliti dai regolamenti (UE) n. 37/2010, (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 1881/2006 o residui di sostanze vietate o non autorizzate in conformità al regolamento (UE) n. 37/2010 o alla direttiva 96/22/CE, o non sono conformi a qualsiasi altra norma dell'Unione concernente le sostanze farmacologicamente attive;
c)
derivano da:
i)
pesci velenosi;
ii)
prodotti della pesca non conformi alle prescrizioni in materia di biotossine marine;
iii)
molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini che contengono biotossine marine in quantità totali superiori ai limiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; o
d)
le autorità competenti ritengono che essi possono rappresentare un rischio per la salute umana o degli animali o che, per qualsiasi motivo, non sono idonei al consumo umano.
Storico versioni
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