Art. 73
Ispezioni ante mortem e post mortem dei rettili
In vigore dal 15 mar 2019
Ispezioni ante mortem e post mortem dei rettili
L' si applica all'ispezione ante mortem dei rettili.
Gli si applicano all'ispezione post mortem dei rettili. Ai fini dell', lettera a), punto i), un rettile è considerato come 0,5 unità di bestiame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:627:oj#art-73