Art. 73

Ispezioni ante mortem e post mortem dei rettili

In vigore dal 15 mar 2019
Ispezioni ante mortem e post mortem dei rettili L' si applica all'ispezione ante mortem dei rettili. Gli si applicano all'ispezione post mortem dei rettili. Ai fini dell', lettera a), punto i), un rettile è considerato come 0,5 unità di bestiame.
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