Art. 72
Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio
1. I prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati, con o senza magazzinaggio, nei paesi terzi elencati come prescritto all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prima di essere introdotti nell'Unione con un mezzo di trasporto diverso sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato, compilato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato III, parte II, capitolo B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
2. Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono scaricati e trasportati presso un impianto di magazzinaggio situato nel paese terzo di cui a tale paragrafo, lo stabilimento di magazzinaggio in questione figura in un elenco come prescritto all' del regolamento delegato (UE) 2019/625.
3. Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono caricati su una nave battente bandiera di un paese terzo, tale paese terzo figura in un elenco come prescritto all' del regolamento delegato (UE) 2019/625 e la nave figura in un elenco come prescritto all' del medesimo regolamento (UE) 2019/625 .
4. Questa prescrizione non riguarda le navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.
Storico versioni
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