Art. 69

Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio

In vigore dal 19 dic 2018
Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio 1.   Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio. Il gestore di un impianto trasmette all'autorità competente ai fini dell'approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i seguenti termini: (a) per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni quattro anni; (b) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni due anni; (c) per un impianto di categoria C, il 30 giugno, ogni anno. Tuttavia, l'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. In deroga al secondo e terzo comma, e fatto salvo il primo comma, l'autorità competente può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se l'operatore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell', o della notifica di aggiornamenti ai sensi dell', o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionalmente eccessivi o dell'irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il gestore fornisce delle prove. L'intervallo totale? tra le relazioni sui miglioramenti non supera tre anni per un impianto di categoria C, quattro anni per un impianto di categoria B e cinque anni per un impianto di categoria A. 2.   Se il gestore non applica almeno i livelli previsti ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, per i flussi di maggiore e di minore entità e alle fonti di emissioni conformemente all', paragrafo 1, questi fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l'applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell', e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese. 3.   Se il gestore applica la metodologia di monitoraggio alternativa di cui all', è tenuto a fornire: una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione almeno del livello 1 per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per applicare quanto meno il livello 1 per tali flussi di fonti sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell', e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese. 4.   Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli del suddetto regolamento, entro il 30 giugno dell'anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il gestore o l'operatore aereo trasmette una relazione all'autorità competente ai fini dell'approvazione. La relazione descrive quando e come il gestore o l'operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati. L'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il gestore o l'operatore aereo fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi. 5.   Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il gestore o l'operatore aereo ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, in conformità all' del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4.
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