Art. 67
Registri e documentazione
In vigore dal 19 dic 2018
Registri e documentazione
1. Il gestore o l'operatore aereo conserva per almeno dieci anni una traccia di tutti i dati e le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate nell'allegato IX.
I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica della comunicazione annuale delle emissioni o dei dati sulle tonnellate-chilometro a norma del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione. I dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall'autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall'operatore aereo se quest'ultimo può accedere a tali dati.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce che tutti i documenti utili siano disponibili quando e dove sia necessario per effettuare le attività riguardanti i flussi dei dati e le attività di controllo.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell'autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro, in conformità al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
Storico versioni
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