Art. 70

Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente

In vigore dal 19 dic 2018
Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente 1.   L'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni: (a) il gestore o l'operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall', paragrafo 1; (b) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all', paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento; (c) la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione; 2.   Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall'operatore aereo prima della trasmissione della relazione sulla verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudente delle emissioni dell'impianto o dell'operatore aereo. L'autorità competente comunica al gestore o all'operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l'operatore aereo mettono tali informazioni a disposizione del verificatore. 3.   Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell'approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell'accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo