Art. 22

Domanda basata sui dati bibliografici

In vigore dal 11 dic 2018
Domanda basata sui dati bibliografici 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), il richiedente non è tenuto a fornire la documentazione sulla sicurezza e sull’efficacia, se dimostra che le sostanze attive del medicinale veterinario sono di uso veterinario consolidato nell’Unione da almeno dieci anni, che la loro efficacia è documentata e che presentano un livello accettabile di sicurezza. 2.   La domanda è conforme ai requisiti di cui all’allegato II.
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Domanda basata sui dati bibliografici (Art. 22 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo