Art. 20

Medicinali veterinari in associazione

In vigore dal 11 dic 2018
Medicinali veterinari in associazione In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), nel caso di medicinali veterinari contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali veterinari autorizzati, non è fatto obbligo di fornire dati sulla sicurezza e sull’efficacia di ogni singola sostanza attiva.
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Medicinali veterinari in associazione (Art. 20 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo