Art. 21

Domanda basata sul consenso informato

In vigore dal 11 dic 2018
Domanda basata sul consenso informato In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), un richiedente di un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale veterinario non è tenuto a fornire la documentazione tecnica sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia se dimostra, mediante una lettera di accesso, che è autorizzato a fare riferimento alla documentazione presentata per il medicinale veterinario già autorizzato.
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Domanda basata sul consenso informato (Art. 21 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo