Art. 22 · Domanda basata sui dati bibliografici

Art. 22

Domanda basata sui dati bibliografici

In vigore dal 11 dic 2018
Domanda basata sui dati bibliografici 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), il richiedente non è tenuto a fornire la documentazione sulla sicurezza e sull’efficacia, se dimostra che le sostanze attive del medicinale veterinario sono di uso veterinario consolidato nell’Unione da almeno dieci anni, che la loro efficacia è documentata e che presentano un livello accettabile di sicurezza. 2.   La domanda è conforme ai requisiti di cui all’allegato II.
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