Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «nuovo servizio ferroviario per passeggeri»: un servizio ferroviario per passeggeri concepito per essere effettuato come un servizio a orario regolare interamente nuovo o che comporta una modifica sostanziale di un servizio ferroviario per passeggeri esistente, in particolare in termini di aumento della frequenza o del numero di fermate del servizio, e che non è fornito nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;
2) «esame dell'equilibrio economico»: il processo di valutazione descritto all', paragrafi da 1 a 4, e articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE e ulteriormente descritto all', svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di uno dei soggetti di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE al fine di determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto;
3) «contratto di servizio pubblico»: un contratto di servizio pubblico ai sensi dell', lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007, nel settore del trasporto ferroviario;
4) «autorità competente»: l'autorità competente quale definita dall', lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007;
5) «incidenza finanziaria netta»: l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sul saldo netto dei costi e delle entrate derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico precisati in un contratto di servizio pubblico, che comprende un margine di utile ragionevole;
6) «diritto di esclusiva»: un diritto quale definito dall', lettera f), del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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