Art. 10

Contenuti dell'esame dell'equilibrio economico e criteri di valutazione

In vigore dal 20 nov 2018
Contenuti dell'esame dell'equilibrio economico e criteri di valutazione 1.   L'organismo di regolamentazione valuta se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto. L'equilibrio economico è considerato compromesso qualora il nuovo servizio ferroviario per passeggeri incida in modo notevolmente negativo su almeno uno dei seguenti elementi: a) la redditività dei servizi che l'impresa ferroviaria effettua a norma del contratto di servizio pubblico; b) il costo netto per l'autorità competente che aggiudica il contratto di servizio pubblico. 2.   L'esame si riferisce al contratto di servizio pubblico nel suo complesso, non ai singoli servizi effettuati nel suo contesto, per l'intera durata del contratto. Si possono applicare soglie predefinite o criteri specifici, ma non rigidamente o separatamente da altri criteri. 3.   L'organismo di regolamentazione valuta l'incidenza finanziaria netta del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sul contratto di servizio pubblico. L'analisi dei costi e delle entrate generate effettuando i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico dopo l'ingresso sul mercato del nuovo servizio ferroviario per passeggeri deve comprendere i seguenti elementi: a) la variazione dei costi sostenuti e delle entrate ottenute dall'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico (compresi, se pertinenti, gli eventuali risparmi sui costi, come quelli risultanti dalla mancata sostituzione del materiale rotabile al termine della vita utile o del personale il cui contratto giunge a termine); b) gli effetti finanziari generati dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto all'interno della rete nell'ambito del contratto di servizio pubblico (quali, ad esempio, attrarre passeggeri interessati a un collegamento con un servizio regionale oggetto del contratto di servizio pubblico); c) le possibili reazioni concorrenziali da parte dell'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico; d) l'incidenza su investimenti pertinenti da parte di imprese ferroviarie, o da parte di autorità competenti, ad esempio nel materiale rotabile; e) il valore di eventuali diritti di esclusiva. 4.   L'organismo di regolamentazione valuta la portata dell'incidenza tenendo conto, in particolare, degli accordi contrattuali tra l'autorità competente e l'impresa ferroviaria che effettua i servizi pubblici, compresi, se pertinenti, il livello di compensazione determinato conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 o derivante dall'aggiudicazione mediante gara d'appalto e i meccanismi per la condivisione dei rischi, quali i rischi attinenti al traffico e alle entrate. 5.   L'organismo di regolamentazione valuta inoltre: a) i vantaggi netti per i clienti derivanti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri a breve e medio termine; b) l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sulle prestazioni e sulla qualità dei servizi ferroviari; c) l'incidenza del nuovo servizio ferroviario per passeggeri sulla pianificazione dell'orario dei servizi ferroviari. 6.   Se esamina più di una domanda di accesso, l'organismo di regolamentazione può adottare decisioni diverse in merito alle domande ricevute, sulla base di un'analisi delle rispettive incidenze sull'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, sugli effetti sulla concorrenza, sui vantaggi netti per i clienti e sulla rete, e dell'incidenza complessiva sull'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico. 7.   La valutazione effettuata a norma del presente articolo non pregiudica l'obbligo dell'organismo di regolamentazione di informare le autorità nazionali a proposito di questioni di aiuti di Stato a norma dell'articolo 56, paragrafo 12, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE.
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