Art. 9
Procedura dell'esame dell'equilibrio economico
In vigore dal 20 nov 2018
Procedura dell'esame dell'equilibrio economico
1. L'organismo di regolamentazione può chiedere al soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico di fornire eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie a norma dell', paragrafo 2, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il soggetto richiedente fornisce tali informazioni entro un termine ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione. L'organismo di regolamentazione può chiedere ulteriori informazioni se ritiene che le informazioni supplementari ricevute non siano sufficienti.
2. Nel caso in cui sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente siano ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione respinge la richiesta.
3. Entro un mese dal ricevimento della domanda di esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione chiede anche ad altre parti di cui all', paragrafo 2, di fornire le informazioni necessarie per eseguire l'esame in conformità di tale disposizione, nella misura in cui tali informazioni possono essere ragionevolmente fornite dall'interessato. Qualora le informazioni così fornite fossero incomplete, l'organismo di regolamentazione può chiedere ulteriori chiarimenti, fissando termini ragionevoli.
4. Nel caso in cui sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente l'accesso siano ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni fornite dal richiedente siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione di rifiuto dell'accesso.
5. Se l'impresa che adempie il contratto di servizio pubblico non è il soggetto richiedente e se sei settimane prima del termine per la presentazione delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE le informazioni trasmesse da tale impresa sono ancora incomplete, l'organismo di regolamentazione esegue l'esame sulla base delle informazioni disponibili. Se tuttavia ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti per eseguire l'esame, l'organismo di regolamentazione adotta una decisione con cui concede l'accesso.
6. L'organismo di regolamentazione adotta una decisione entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, e in ogni caso prima del termine per il ricevimento delle richieste di capacità di cui all'allegato VII, punto 3, della direttiva 2012/34/UE. L'organismo di regolamentazione informa senza indugio il gestore dell'infrastruttura della propria decisione.
7. Se una domanda di esame dell'equilibrio economico è presentata a norma dell', paragrafo 2, in relazione a un contratto di servizio pubblico che è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara, l'organismo di regolamentazione può sospendere l'esame della domanda del nuovo servizio ferroviario per passeggeri per un periodo massimo di 12 mesi dal ricevimento della notifica del richiedente del nuovo servizio ferroviario per passeggeri o fino alla conclusione della procedura di gara, se quest'ultima data è anteriore.
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