Art. 7

Prescrizioni in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 20 nov 2018
Prescrizioni in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico 1.   Il soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico fornisce le seguenti informazioni: a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se necessario) del soggetto richiedente; b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; c) prove che l'equilibrio economico del contratto rischia di essere compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri; d) se il soggetto richiedente è un'autorità competente o l'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico, una copia del contratto di servizio pubblico. 2.   L'organismo di regolamentazione può richiedere qualsiasi informazione necessaria, tra cui, a seconda del caso: a) all'autorità competente: 1) le previsioni pertinenti relative a traffico, domanda ed entrate, compresa la metodologia impiegata per le previsioni; 2) se opportuno, la metodologia e i dati utilizzati per calcolare l'incidenza finanziaria netta a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell'allegato di tale regolamento; b) all'impresa ferroviaria che adempie il contratto di servizio pubblico: 1) una copia del contratto di servizio pubblico, se non presentata a norma del paragrafo 1, lettera d); 2) il piano commerciale dell'impresa per il percorso oggetto del contratto di servizio pubblico o un percorso alternativo; 3) le previsioni pertinenti relative a traffico, domanda ed entrate, compresa la metodologia impiegata per le previsioni; 4) informazioni sulle entrate e i margini di profitto ottenuti dall'impresa sul percorso oggetto di un contratto di servizio pubblico o su un percorso alternativo; 5) informazioni sugli orari del servizio, compresi gli orari di partenza, le fermate intermedie, gli orari di arrivo e le coincidenze; 6) la flessibilità prevista (per esempio in relazione al prezzo, alle caratteristiche di qualità dei servizi); 7) costo del capitale e costi operativi per i servizi prestati nell'ambito del contratto di servizio pubblico e le variazioni di costo e domanda indotte dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri; c) al richiedente, le informazioni riguardanti i suoi piani per effettuare il nuovo servizio ferroviario per passeggeri, tra cui: 1) il piano commerciale; 2) le previsioni relative al traffico passeggeri e alle entrate, compresa la metodologia impiegata per le previsioni; 3) le strategie tariffarie; 4) le modalità di emissione dei biglietti; 5) le specifiche del materiale rotabile (per esempio fattore di carico, numero di posti, configurazione dei veicoli); 6) la strategia di commercializzazione; d) al gestore dell'infrastruttura: 1) informazioni riguardanti le linee o sezioni pertinenti al fine di garantire che il nuovo servizio ferroviario per passeggeri possa circolare sull'infrastruttura interessata; 2) informazioni sull'incidenza potenziale del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto sulle prestazioni e sulla resilienza; 3) valutazione dell'incidenza sull'utilizzo della capacità; 4) piani di sviluppo dell'infrastruttura per quanto riguarda i percorsi coperti dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, compresa un'indicazione del momento in cui tali piani saranno attuati; 5) informazioni sui pertinenti accordi quadro conclusi o in corso di discussione, in particolare con l'impresa che effettua il contratto di servizio pubblico. Gli obblighi di informazione del gestore dell'infrastruttura di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), lasciano impregiudicati gli obblighi che gli spettano a norma della procedura di assegnazione di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE. 3.   Tutte le informazioni sono trasmesse all'organismo di regolamentazione in formato elettronico. L'organismo di regolamentazione può tuttavia, in casi debitamente giustificati, accettare che i documenti siano presentati in formato cartaceo.
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