Art. 8

Riservatezza

In vigore dal 20 nov 2018
Riservatezza 1.   L'organismo di regolamentazione non divulga informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti nell'ambito dell'esame dell'equilibrio economico. 2.   Il soggetto che richiede l'esame dell'equilibrio economico e il richiedente motivano qualsiasi proposta di non divulgazione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nel momento in cui le informazioni vengono fornite all'organismo di regolamentazione. Tali informazioni possono comprendere, in particolare, informazioni tecniche o finanziarie relative alle competenze tecniche, al piano commerciale, alle strutture dei costi, alle strategie di commercializzazione e di fissazione dei prezzi, alle fonti di approvvigionamento e alle quote di mercato dell'impresa. L'organismo di regolamentazione espunge le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale dalla sua decisione prima della notifica e pubblicazione in conformità dell', paragrafo 5. Le informazioni inserite nel modulo di notifica standard di cui all', paragrafo 2, non sono considerate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. 3.   Se l'organismo di regolamentazione ritiene che i motivi per non divulgare le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono essere accolti, la decisione è comunicata e giustificata per iscritto al richiedente, al più tardi due settimane prima dell'adozione della decisione di cui all', paragrafo 1. 4.   La decisione dell'organismo di regolamentazione in materia di riservatezza è sottoposta a sindacato giurisdizionale a norma dell'articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE. L'organismo di regolamentazione non divulga le informazioni controverse fino al momento in cui l'autorità giudiziaria nazionale ha pronunciato una sentenza in materia di riservatezza.
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