Art. 11

Risultato dell'esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 20 nov 2018
Risultato dell'esame dell'equilibrio economico 1.   A seguito dell'esame dell'equilibrio economico eseguito a norma degli l'organismo di regolamentazione adotta una decisione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, in base alla quale il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria è concesso, modificato, concesso solo a determinate condizioni o rifiutato. 2.   Qualora l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico fosse compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, l'organismo di regolamentazione: a) indica, a seconda del caso, le eventuali modifiche al nuovo servizio ferroviario per passeggeri, come la modifica di frequenze, percorsi, fermate intermedie o orario, che garantirebbero il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE; e/o b) può formulare raccomandazioni rivolte alle autorità competenti, se pertinente alla luce dei vantaggi netti per i clienti di cui all', paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento, a proposito di altre modifiche non connesse al nuovo servizio passeggeri che garantirebbero il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di accesso. 3.   Se la domanda di accesso riguarda la prestazione di un nuovo servizio quale definito all', paragrafo 36, della direttiva 2012/34/UE, in seguito alla procedura e all'analisi di cui al presente regolamento l'organismo di regolamentazione agisce in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2012/34/UE. 4.   Nei casi di cui all', paragrafo 2, secondo comma, qualora l'esame dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico esistente dimostri che si può concedere l'accesso, tale accesso è concesso per un periodo di tempo limitato, in attesa dell'esito dell'esame dell'equilibrio economico da effettuare in conformità dell', paragrafo 2, primo comma, e dell', paragrafo 7. 5.   L'organismo di regolamentazione notifica una versione non riservata della sua decisione ai soggetti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE e la pubblica sul suo sito web.
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