Art. 12

Cooperazione tra gli organismi di regolamentazione competenti per un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri

In vigore dal 20 nov 2018
Cooperazione tra gli organismi di regolamentazione competenti per un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri 1.   Dopo aver ricevuto la notifica del richiedente in merito alla sua intenzione di avviare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione informa del nuovo servizio proposto gli altri organismi di regolamentazione competenti per l'itinerario. Gli organismi di regolamentazione interessati verificano le informazioni ricevute e si informano reciprocamente di eventuali incongruenze. 2.   Quando riceve una richiesta di esame dell'equilibrio economico da parte di uno dei soggetti di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti. 3.   Gli organismi di regolamentazione si scambiano i risultati dei rispettivi esami dell'equilibrio economico al fine di dare agli altri organismi di regolamentazione la possibilità di presentare osservazioni in merito ai risultati degli esami prima che questi siano ultimati. Essi collaborano al fine di pervenire a una risoluzione della questione a norma dell'articolo 57 della direttiva 2012/34/UE. 4.   Nello scambio di informazioni riguardanti gli esami gli organismi di regolamentazione rispettano la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale ricevute dalle parti interessate dagli esami. Le informazioni possono essere usate solo per il caso in questione.
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