Art. 14
Metodologia
In vigore dal 20 nov 2018
Metodologia
1. La metodologia adottata dall'organismo di regolamentazione per l'esecuzione dell'esame è chiara, trasparente e non discriminatoria e viene pubblicata sul suo sito web.
2. Gli organismi di regolamentazione si scambiano esperienze e le migliori pratiche nell'applicazione delle loro rispettive metodologie nell'ambito della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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