Art. 5

Termine per richiedere l'esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 20 nov 2018
Termine per richiedere l'esame dell'equilibrio economico 1.   Le richieste di esame dell'equilibrio economico sono presentata all'organismo di regolamentazione dai soggetti di cui all', paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2012/34/UE entro i termini previsti da tale disposizione. 2.   Se, al momento della ricezione della notifica del richiedente di cui all', un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo è in corso di aggiudicazione mediante procedura di gara e il termine per la presentazione delle offerte all'autorità competente è scaduto, i soggetti di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE possono richiedere un esame dell'equilibrio economico in relazione al futuro contratto di servizio pubblico entro il termine di cui al paragrafo 1. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione del presente regolamento a un contratto di servizio pubblico in corso al momento della notifica del richiedente. 3.   Se nessuna richiesta di esame dell'equilibrio economico è presentata entro il termine di cui al paragrafo 1, l'organismo di regolamentazione informa senza indugio il richiedente e il gestore dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura tratta la domanda di accesso in conformità del capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE.
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