Art. 4

Notifica di un progetto di nuovo servizio ferroviario per passeggeri

In vigore dal 20 nov 2018
Notifica di un progetto di nuovo servizio ferroviario per passeggeri 1.   Il richiedente notifica ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di regolamentazione interessati la sua intenzione di effettuare un nuovo servizio ferroviario per passeggeri entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. 2.   Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano sul loro sito web un modulo di notifica standard che il richiedente deve completare e presentare e che contiene le informazioni seguenti: a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente; b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; c) dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente o indicazione della fase della procedura per il loro conseguimento; d) itinerario dettagliato, indicante la stazione di partenza, le stazioni di destinazione e tutte le fermate intermedie; e) la data prevista di inizio della prestazione del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto; f) l'orario indicativo, la frequenza e la capacità del nuovo servizio ferroviario per passeggeri proposto, compresi gli orari di partenza, gli orari di arrivo e le coincidenze proposti ed eventuali variazioni della frequenza o delle fermate rispetto all'orario standard, in ciascuna direzione; g) informazioni indicative concernenti il materiale rotabile che il richiedente intende utilizzare. 3.   Le informazioni riguardanti il piano della prestazione del nuovo servizio coprono almeno i primi tre anni e, se possibile, i primi cinque anni di prestazione. L'organismo di regolamentazione può tuttavia accettare un periodo più breve. 4.   L'organismo di regolamentazione pubblica sul proprio sito web il modulo di notifica standard presentato dal richiedente e senza indebito ritardo e al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di un modulo di notifica completo notifica: a) qualsiasi autorità competente che abbia aggiudicato un contratto di servizio pubblico per un servizio ferroviario per passeggeri su tale percorso o su un percorso alternativo ai sensi della direttiva 2012/34/UE; b) qualsiasi altra autorità competente interessata dotata del diritto di limitare l'accesso a norma dell' della direttiva 2013/34/UE; c) qualsiasi impresa ferroviaria che effettua servizi nell'ambito di un contratto di servizio pubblico sul percorso del nuovo servizio ferroviario per passeggeri o su un percorso alternativo. 5.   Tutte le informazioni fornite dal richiedente con il modulo di notifica standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi agli organismi di regolamentazione e ai gestori dell'infrastruttura in formato elettronico. L'organismo di regolamentazione può tuttavia, in casi debitamente giustificati, accettare che i documenti siano presentati in formato cartaceo. 6.   Se la notifica è incompleta, l'organismo di regolamentazione informa il richiedente che le domande incomplete non saranno prese in considerazione e dà al richiedente la possibilità di completare la domanda entro un termine ragionevole non superiore a dieci giorni lavorativi.
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Notifica di un progetto di nuovo servizio ferroviario per passeggeri (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/1795) — Testo vigente | Portale Normativo